Art. 22.
(Informatori scientifici e rappresentanti).

      1. L'attività di informatore scientifico o di rappresentante di aziende produttrici di prodotti fitosanitari o prodotti assimilati è consentita esclusivamente ai laureati in scienze e tecnologie agrarie agroalimentari e forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari, nonché ai laureati in scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie farmaceutiche e ingegneria industriale, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali.
      2. L'attività di informazione scientifica sui prodotti fitosanitari e prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con

 

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riferimento alla esigenza del contenimento dei relativi consumi.
      3. Il materiale informativo sui prodotti fitosanitari e prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dal Ministero della salute, alla documentazione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, alle monografie pubblicate dal medesimo Ministero.
      4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di divulgazione scientifica relativa a prodotti fitosanitari o a prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico.
      5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e venditrici di prodotti fitosanitari e di prodotti assimilati è limitata esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al dettaglio in regola con le disposizioni di cui alla presente legge.